22 Giugno 2015

Comunicato Stampa

Pascolamento di terzi e Titoli di conduzione

Nessun provvedimento da parte della Giunta Regionale

Il presidente Oliverio ci spiegasse almeno "il perchè"

Il Consiglio di Stato, giorno 18 giugno, ha tenuto l’udienza sul ricorso presentato da un gruppo di Agricoltori-Allevatori contro la sentenza del TAR del Lazio che aveva confermato la decisione di AGEA di abolire il riconoscimento della pratica del pascolamento di terzi. Attendiamo in queste ore la pubblicazione della sentenza. Ricordiamo che la stessa sentenza riguarda esclusivamente il 2014 mentre la scelta di riconoscere o meno la pratica del pascolamento di terzi spetta alle regioni. Ad oggi la Giunta regionale della Calabria non ha deliberato. Se permane questo atteggiamento negativo, il danno sarà notevole per circa 1.800 Agricoltori/allevatori i quali perderanno l’aiuto al reddito della PAC fino al 2020. Per la Calabria il danno è doppio in quanto l’aiuto era percepito sia dai proprietari dei pascoli sia dagli allevatori ai quali erano attribuiti dei titoli speciali. Se a ciò aggiungiamo i 5.000 agricoltori interessati alla convalida dei titoli di conduzione su terreni demaniali o di usi civici, per i quali ancora non vi è stata l’approvazione della legge regionale, il danno, così come stimato dall’ufficio economico dell’ANPA, sarà di 10 milioni di euro all’anno per un totale di 70 milioni. Come ANPA – LiberiAgricoltori portiamo avanti in maniera propositiva questa battaglia da dicembre 2014, fortemente convinti che i provvedimenti richiesti alla regione sono di assoluto interesse per l’agricoltura e l’economia calabrese che, certamente, non possono perdere 70 milioni di euro di fondi comunitari. Se ciò avverrà sarà esclusivamente per grave responsabilità della Giunta regionale.

primi sui motori con e-max

Percorso

Cerca

Articoli recenti

Chi è online

Abbiamo 57 visitatori e nessun utente online

Statistiche

Visite agli articoli
3963424

Calendario Eventi

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31